Consiglio d’Istituto

Il Consiglio di Istituto, è costituito da rappresentanti del personale docente, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.
Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
I Consigli di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

[tratto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - "Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione"]